IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI
    Riunito in camera di consiglio; esaminati gli  atti  del  processo
 penale  n.  982/91  giudice  per  le  udienze preliminari a carico di
 Zagarella Giancarlo, nato a Siracusa il 18 gennaio 1975;
    Vista la  richiesta  di  revoca  del  provvedimento  ammissivo  di
 giudizio  abbreviato  emesso  da  questo  collegio all'udienza del 29
 gennaio 1992, avanza del p.m.;
    Sentita la difesa;
                             O S S E R V A
    Lo Zagarella e' imputato per come segue:
       A) reato p. e p. dagli artt. 110, 628,  primo  e  terzo  comma,
 prima  e terza ipotesi del c.p. per essersi impossessato, in concorso
 ed in riunione con i minorenni Montalto Emanuele e De Carolis Luciano
 nonche' con altri, presumibilmente  maggiorenni,  dei  quali  risulta
 allo  stato  identificato  solo  Vincenzo Cassia, di numerosi orologi
 sottratti al fine di  trarne  ingiusto  profitto,  mediante  minaccia
 esercitata  con  le  armi  di  cui  al capo g) della rubrica, nonche'
 mediante violenza consistita nella consumazione dei reati di  cui  ai
 capi b) e c) della rubrica, della gioielleria Mama di Siracusa;
       B)  delitto  di cui agli artt. 110, 575 e 576, primo comma n. 1
 del  c.p.  per  avere,  in  concorso  come  al  precedente  capo   di
 imputazione  nonche'  al  fine di commettere il reato ivi contemplato
 cagionato, mediante colpi di arma da fuoco, la morte di Mamo Mario;
       C) delitto di cui agli artt. 110, 582 e  585  primo  comma  (in
 relazione all'art. 576 primo comma n. 1) e secondo comma del c.p. per
 avere,  in  concorso come sopra cagionato a Mamo Manlio ed al fine di
 commettere il reato di cui  al  precedente  capo  a)  della  rubrica,
 mediante  colpo  d'arma  da  fuoco  che lo attingeva di striscio, una
 lesione personale giudicata guaribile in giorni sei;
       D) delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110 del c.p.  2,  4  e  7
 della  legge n. 895/1967 per avere, in concorso come al capo a) della
 presente  ed  al  fine  di  perpetrare  il  reato  ivi   contemplato,
 illecitamente  detenuto  e portato in luogo pubblico n. 2 armi comuni
 da sparo avente marca e calibro non identificati.
    Reati tutti commessi in Siracusa il 19 gennaio 1991.
    Il secondo comma dell'art. 442, del c.p.p. laddove  prevedeva  che
 alla  pena  dell'ergastolo  si sostituisse quella della reclusione di
 anni  trenta,  implicitamente  consentiva  ammissione  del   giudizio
 abbreviato  anche  a  riguardo  di  delitti  puniti  in  estratto con
 l'ergastolo.  Tale  disposizione  e'  stata  caducata   dalla   Corte
 costituzionale con la sentenza n. 176 del 23 aprile 1991.
    Cio'  posto,  e tenuto conto per consolidata interpretazione della
 suprema Corte di cassazione (sez. II 82/142708; sez. I 80/145250)  il
 combinato disposto degli artt. 98 e 69, del c.p. consente di ritenere
 applicabile a colui che ha commesso reato nel corso della minore eta'
 la  pena  dell'ergastolo, l'ordinanza ammissiva di cui detto andrebbe
 revocata perche' emessa al di fuori dei casi consentiti  dal  vigente
 artt. 442, del c.p.p.
    Ma proprio l'ammissibilita', a riguardo di minore, di un tale tipo
 di   pena  suscita  dubbi  di  costituzionalita'  non  manifestamente
 infondati.
    Poiche',  come  s'e'  detto,  si  palesa   necessario   verificare
 l'ammissibilita'del  giudizio abbreviato, che sarebbe escluso laddove
 fosse  consentito  condannare  persona  minore   d'eta'   alla   pena
 dell'ergastolo, la questione e' rilevante.
    1)   Contrasto   con   l'art.   2   della  Costituzione.  Verrebbe
 indubbiamente meno il dovere della Repubblica di garantire i  diritti
 inviolabili  dell'infanzia  (particolare  periodo  nel  quale  l'uomo
 transita,  proiettato  verso  la  maggiore  eta',  in  situazione  di
 particolare debolezza e bisognoso di speciali attenzioni) e quello di
 adempiere i doveri inderogabili di solidarieta', ove fosse consentito
 condannare persona minore d'eta' alla pena dell'ergastolo.
    2)  Contrasto  con  l'art.  27,  terzo  comma, della Costituzione.
 L'urgenza     rieducativa     verrebbe     fortemente     compromessa
 dall'irrogazione  a  persona  minore d'eta' di una pena che nella sua
 astratta e rigorosa previsione non poco ostacolerebbe il  trattamento
 pedagogico,  il  quale  deve  avere funzione essenziale a riguardo di
 condannato che versa nella speciale condizione nella quale l'eta'  lo
 pone. inoltre, non puo' non evidenziarsi che la misura dell'ergastolo
 applicata  a  persona  minore  d'eta',  e per le altre ragioni che si
 andranno a svolgere, sia contraria al  corrente  senso  di  umanita',
 fatto  proprio dalla attuale coscenza sociale, ben interpretata dalle
 numerosissime convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia  alle
 quali l'Italia ha prestato adesione.
    3)  Contrasto  con  l'art.  31, secondo comma, della Costituzione.
 Appare violato il  precetto  costituzionale  invocato  in  quanto  la
 suprema   Corte  impone  al  legislatore  un  particolare  dovere  di
 protezione dell'infanzia, di talche' trattare la persona  minore  con
 un  adulto,  senza tenere conto della sua speciale, condizione, sotto
 una  apparente  esigenza  di   formale   eguaglianza,   finisce   col
 pregiudicare il diritto del minore a ricevere particolare protezione.
    4)  Contrasto  con  l'art.  3,  primo  comma,  della Costituzione.
 Nell'ipotesi in cui il minore debba rispondere di delitto punito  con
 l'ergastolo per effetto dell'operare di una aggravante (come nel caso
 di  specie)  l'astratta  possibilita'  che la diminuente della minore
 eta' soccomba nella comparizione (art. 69 del c.p.) lo  pone  in  una
 posizione  irragionevolmente  deteriore  rispetto  al  caso in cui il
 minore debba rispondere di un gravissimo delitto punito  edittalmente
 con  l'ergastolo, che, allo operare necessario della diminuente della
 minore eta' (dovuta per legge), si trasforma in delitto punito con la
 reclusione da venti a ventiquattro anni (art. 65,  del  c.p.  n.  2),
 cosicche'  resta sempre escluso l'ergastolo ed ammissibile, pertanto,
 il giudizio abbreviato.
    5) Contrasto  con  l'art.  10,  primo  comma,  della  Costituzione
 aderendo  a  consolidata  opinione  dottrinaria  non puo' negarsi che
 anche attraverso il  diritto  internazionale  pattizio,  consolidato,
 reiterato  nel  tempo,  sempre  in funzione via via piu' evolutiva, i
 principi  fondamentali  in  esso  affermati  divengono   generalmente
 riconosciuti  dalla  comunita'  degli  Stati.  Fra questi, ritiene il
 collegio, debbono rientrarvi quelli che impongono trattamento  penale
 del  minore del tutto diverso da quello riservato al maggiorenne, che
 descrivono come assai diversa la funzione della pena e  le  modalita'
 della sua esecuzione, essenziale la funzione rieducativa e bandiscono
 ogni tipo di pena contraria ad una soglia di umanita' certamente piu'
 alta  rispetto  a quanto possa tollerarsi per un adulto (sul punto si
 ricordano  tra  le  tante:  Dichiarazione  universale   dei   diritti
 dell'uomo,  10  dicembre  1948; dichiarazione di Ginevra, 24 novembre
 1924; dichiarazione dei diritti del fanciullo, 1959; risoluzione,  29
 novembre  1985  cod.  "regole di Pechino"; convezione sui diritti del
 fanciullo, 20 novembre 1989).
    Per queste ragioni appare violato l'art.  10,  primo  comma  della
 Costituzione invocato.
    E'  noto a questo giudice che la Corte costituzionale con sentenza
 n.  264/1974  ha   risolto   in   senso   negativo   il   dubbio   di
 costituzionalita'  dell'istituto dello ergastolo; ma nel caso di spe-
 cie il dubbio permane trattandosi  di  verificare  la  compatibilita'
 costituzionale  dell'istituto,  conseguita ad aggravamento di ipotesi
 delittuosa, a  riguardo  di  persona  minore  d'eta';  ne'  in  senso
 contrario  puo'  addursi  che l'ordinamento penitenziario finisce con
 l'incrinare l'assolutezza dell'ergastolo. La questione  e'  a  monte:
 occorre  accertare se e' conforme alla Costituzione condanare persona
 minore ad una pena che potrebbe in astratto negargli  per  sempre  la
 liberta';  e  se  una  tale condanna, in se', non possa avere effetti
 irreversibilmente pregiudicanti d'ogni trattamento  rieducativo,  per
 cio'  stesso  conforme  alle  esigenze  di umanita' che sopra si sono
 rappresentate,  e,  comunque,   non   possa   portare   irragionevole
 disparita' di trattamento.